Art. 80.

  Il  genitore  che  abbia  perduto  piu' figli militari o civili per
causa  di  guerra  ed  inoltre uno o piu' figli militari per causa di
servizio   ordinario,   consegue   lo   stesso   trattamento  di  cui
all'articolo precedente.
  Nel  caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra,
la  concessione  e'  peraltro  subordinata  alle  condizioni generali
prescritte dagli articoli 71 e 73.
  Qualora  la  pensione  che  compete per il figlio morto a causa del
servizio    ordinario    sia   piu'   favorevole,   viene   liquidata
dall'Amministrazione  di  appartenenza,  mentre  gli aumenti previsti
dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.