Art. 81.

  Il  genitore  che  per  la  morte  di  uno o piu' figli sia rimasto
totalmente  privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la
pensione piu' favorevole che gli compete in base alle tabelle M, N, O
e P, compreso l'assegno speciale temporaneo, aumentata della meta'.
  Se  abbia,  perduto  l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di
cui  al  comma precedente, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni
economiche.
  L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nell'art. 79.