Art. 82.

  Ai  genitori,  collaterali  ed assimilati del militare o del civile
che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed
inoltre  siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita'
ascrivibile  alla prima categoria dell'annessa tabella A, e' concessa
la  pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in
cui  sarebbe  stata  applicabile la tabella M e nella misura indicata
dalla  tabella P nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella
N.
  Nei  casi  di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal
primo comma dell'articolo stesso.
  L'inabilita'   a  qualsiasi  proficuo  lavoro  e'  da  considerarsi
presunta al compimento della eta' di 70 anni.