Art. 83.

  La  pensione  di  guerra  si  perde dalla madre e dalle sorelle che
contraggono   matrimonio,   o  dai  fratelli  e  dalle  sorelle,  che
raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 77.
  Nel  calcolare  l'eta' del padre e dell'assimilato, ai soli effetti
dell'art.  71,  la frazione di anno si considera come anno intero, se
eccede i sei mesi e si trascura, se c eguale o inferiore ai sei mesi.