Art. 83. La pensione di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 77. Nel calcolare l'eta' del padre e dell'assimilato, ai soli effetti dell'art. 71, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi e si trascura, se c eguale o inferiore ai sei mesi.