Art. 84.

  Ove  i  genitori  o  gli assimilati del militare o del civile siano
entrambi  viventi  all'atto  in cui sorge il diritto alla pensione di
guerra,  questa,  in  caso  di morte di uno di essi, si consolida nel
superstite.
  La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare
o  del  civile  quando divengano orfani e siano minorenni o inabili a
qualsiasi lavoro proficuo ed, inoltre, nubili se sorelle.