Art. 31. 
 
  Il certificato medico di gravidanza indica  la  data  presunta  del
parto e fa stato a tale  riguardo,  nonostante  qualsiasi  errore  di
previsione. 
  Le  norme  occorrenti  per  la  regolamentazione  del   certificato
predetto e dei certificati medici necessari per l'applicazione  della
presente legge saranno emanate dal regolamento.