Art. 33. 
 
  I datori di  lavoro  che  contravvengono  alle  disposizioni  della
presente legge sono puniti: 
    a) con l'ammenda, da lire 5000 a lire 50.000 per  ciascuna  delle
donne addette al lavoro e alle quali si riferisce la  contravvenzione
per le violazioni agli articoli 4, 5 e  6  e  nel  caso  di  rifiuto,
opposizione od ostacolo all'esercizio  del  diritto  di  assenza  dal
lavoro previsto dall'art. 7; 
    b)  con  l'ammenda  da  lire  10.000  a  lire  100.000   per   le
contravvenzioni agli articoli 3, 9, 10 e 11; 
    c)  con  l'ammenda  da  lire  5000   a   lire   30.000   per   le
contravvenzioni agli articoli 12 e 13.