Art. 33. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti: a) con l'ammenda, da lire 5000 a lire 50.000 per ciascuna delle donne addette al lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione per le violazioni agli articoli 4, 5 e 6 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 7; b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le contravvenzioni agli articoli 3, 9, 10 e 11; c) con l'ammenda da lire 5000 a lire 30.000 per le contravvenzioni agli articoli 12 e 13.