Art. 35. 
 
  Col regolamento che sara'  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le
norme occorrenti per l'applicazione della presente legge,  entro  due
mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa. 
  Per le contravvenzioni  alle  norme  del  regolamento  puo'  essere
stabilita nel regolamento stesso la pena  dell'ammenda  fino  a  lire
30.000.