Art. 35. Col regolamento che sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa. Per le contravvenzioni alle norme del regolamento puo' essere stabilita nel regolamento stesso la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.