Art. 36. 
 
  La presente legge  entra  in  vigore  due  mesi  dopo  la  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad  eccezione  dell'art.  23,
che entra in vigore dall'inizio del primo periodo di paga  successivo
alla data predetta. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a By di Ollomont, addi' 26 agosto 1950 
 
                               EINAUDI 
 
                                               DE GASPERI - MARAZZA - 
PICCIONI - PELLA - 
- TOGNI - SEGNI 
 
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI