Art. 36. La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione dell'art. 23, che entra in vigore dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data predetta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a By di Ollomont, addi' 26 agosto 1950 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PICCIONI - PELLA - - TOGNI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI