Art. 23.

  Con  decreti  del  Ministro  per  le  finanze, da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, sono approvati i modelli delle
schede  di  rilevamento e sono stabiliti i termini e le modalita' per
la  consegna  ed  il  ritiro  delle  schede  stesse  e  per  la  loro
compilazione da parte dei soggetti tenuti a rispondervi.