Art. 24. Sono assoggettate al rilevamento fiscale le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, le societa' di qualsiasi tipo, le associazioni in partecipazione, nonche' le associazioni e gli enti di fatto. Il rilevamento riguarda, secondo le indicazioni della scheda, l'attivita' esercitata: agricola, commerciale, industriale, professionale, di lavoro dipendente: i redditi di qualsiasi natura, anche se non assoggettati ad imposta, ed i cespiti patrimoniali posseduti.