Art. 25.

  L'intestazione  della  scheda e' fatta, per le persone fisiche, dai
Comuni  e,  per  gli  altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle
imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli
esercenti un'attivita' commerciale od industriale.
  Le  schede  di  rilevamento  sono consegnate e ritirate, a cura dei
Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario.
  I soggetti al rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella
loro  residenza,  sono  tenuti  a  richiederla  al Comune, ed, ove la
scheda  ricevuta  non  sia stata ritirata, a riconsegnarla, al Comune
stesso.