Art. 26.

  Per  la  compilazione  della  scheda,  non puo' essere assegnato un
termine minore di 30 giorni dalla consegna.
  Il  termine  minimo  e'  elevato a 60 giorni per coloro i quali, al
momento  del  recapito  della  scheda alla loro residenza, si trovano
all'estero,  nonche'  per  coloro  che, non avendo ricevuto la scheda
prima  della  chiusura  dell'operazione,  si  trovano  all'estero  al
momento di tale chiusura.