Art. 30.

  Chi  rifiuta  di  ricevere  la  scheda  o  di  riconsegnarla,  o la
riconsegna   senza   alcuna   indicazione,   o  rifiuta  di  prestare
l'asseverazione  delle  dichiarazioni  e' punito con la multa da lire
50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravita', anche con
la  reclusione  fino  ad  un mese e con la pubblicazione per estratto
della sentenza a spese del condannato.
  Chi  riconsegna  la  scheda  con  risposte  incomplete o false alle
richieste  concernenti le generalita' e la residenza del dichiarante,
l'attivita'  esercitata  e i cespiti posseduti e' punito con la multa
da  lire  50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravita',
anche  con  la  reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per
estratto  della  sentenza  a  spese del condannato, senza pregiudizio
delle  sanzioni  applicabili  per la eventuale omissione o infedelta'
delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.
  Chi  omette  di  richiedere  la  scheda o di riconsegnarla nei casi
previsti  dall'ultimo comma dell'art. 25 e' punito con l'ammenda fino
a lire 50.000.