Art. 32.

  Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle
operazioni  di  rilevamento e' punito con la reclusione da un mese ad
un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.
  Se  il  fatto e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri  inerenti  ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio,
le  pena  e' della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da
lire 25.000 a lire 250.000.