Art. 37.
                 (Competenza della Corte di assise).

  L'art.  29  del  Codice  di  procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Appartiene  alla  Corte  di  assise  la  cognizione  dei  delitti,
consumati  o  tentati,  preveduti  nel titolo I del libro II, e negli
articoli  422,  438,  439,  575,  580, 584, 587, 600 a 604 del Codice
penale.
  Appartiene  altresi' alla Corte di assise la cognizione dei delitti
di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona
a scopo di rapina o di estorsione.
  Appartiene  infine  alla  Corte di assise la cognizione dei delitti
preveduti  negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale,
se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone".