Art. 37. (Competenza della Corte di assise). L'art. 29 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575, 580, 584, 587, 600 a 604 del Codice penale. Appartiene altresi' alla Corte di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Appartiene infine alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del Codice penale, se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone".