Art. 40.
                             (Giudizio).

  Nel   giudizio   di  primo  grado  e  nei,  relativi  incidenti  di
esecuzione,  la Corte di assise e il presidente di essa, il Tribunale
del  luogo  ove  ha  sede  la  Corte  di  assise,  il presidente e il
cancelliere  del  Tribunale  del luogo ove ha sede la Corte di assise
hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti
di  procedura  penale  attribuiscono,  rispettivamente, alla Corte di
assise,  al  presidente  di  essa,  alla  Corte  di appello, al primo
presidente e al cancelliere della Corte di appello.
  Ugualmente,  per  quanto  riguarda  l'istruzione,  salvo  i casi di
rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di
primo  grado,  al  procuratore generale presso la Corte di appello e'
sostituito  il  procuratore  della  Repubblica  presso il Tribunale o
presso la Corte di assise competente.
  Nei  casi  nei  quali  la  Corte  di assise o la Corte di assise di
appello  puo'  delegare  il compimento di un atto processuale, ad uno
dei   propri  componenti,  la  delegazione  puo'  farsi  soltanto  al
presidente o all'altro magistrato.
  La  sentenza  e',  di regola, compilata dal presidente o dell'altro
magistrato  ed  e'  sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal
cancelliere.