Art. 40. (Giudizio). Nel giudizio di primo grado e nei, relativi incidenti di esecuzione, la Corte di assise e il presidente di essa, il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, il presidente e il cancelliere del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise hanno i poteri ed esercitano le funzioni che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono, rispettivamente, alla Corte di assise, al presidente di essa, alla Corte di appello, al primo presidente e al cancelliere della Corte di appello. Ugualmente, per quanto riguarda l'istruzione, salvo i casi di rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di primo grado, al procuratore generale presso la Corte di appello e' sostituito il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o presso la Corte di assise competente. Nei casi nei quali la Corte di assise o la Corte di assise di appello puo' delegare il compimento di un atto processuale, ad uno dei propri componenti, la delegazione puo' farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato. La sentenza e', di regola, compilata dal presidente o dell'altro magistrato ed e' sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere.