Art. 41.
 (Competenza relativa alla concessione della liberta' provvisoria).

  Il  primo  comma  dell'art.  279  del Codice di procedura penale e'
modificato come segue:
  "Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di
liberta'  provvisoria  il pretore che procede all'istruzione o che ha
decretato  la  citazione.  In  quelli  di  competenza  del Tribunale,
durante  l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso
degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo
grado  o  d'appello  decide,  secondo  la  rispettiva  competenza, il
Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della
Corte  di  assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore;
dopo  la  chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della
sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise
di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza,
la  Corte  di  assise  o  la  Corte  di  assise  di  appello.  Quando
l'istruzione  e'  stata  rimessa  alla sezione istruttoria, decide la
sezione  medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali
del  dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il Tribunale,
o la Corte".