Art. 41. (Competenza relativa alla concessione della liberta' provvisoria). Il primo comma dell'art. 279 del Codice di procedura penale e' modificato come segue: "Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di liberta' provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del Tribunale, durante l'istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza della Corte di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, la Corte di assise o la Corte di assise di appello. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il Tribunale, o la Corte".