Art. 42.
    (Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro).

  L'art.  369  del  Codice  di  procedura  penale  e'  sostituito dal
seguente: .
  "Compiuta  l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al
procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie".