Art. 44. (Sentenza di rinvio a giudizio). L'art. 374 del Codice di procedura penale e' cosi' modificato: "Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale".