Art. 44.
                  (Sentenza di rinvio a giudizio).

  L'art. 374 del Codice di procedura penale e' cosi' modificato:
  "Il  giudice  istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un
reato  di  competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti
prove  a  carico  dell'imputato  per rinviarlo a giudizio, ordina con
sentenza  il  rinvio  dell'imputato  avanti  alla Corte di assise, al
Tribunale  o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il
perdono giudiziale".