Art. 45.
     (Impugnazione contro provvedimenti della Corte di assise).

  Le  sentenze  e  gli altri provvedimenti della Corte di assise sono
soggetti  ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le
forme  stabilite  dal  Codice e dalle altre leggi di procedura penale
per   i  provvedimenti  del  Tribunale  e  vengono  depositati  nella
cancelleria  della  Corte  d'assise  o,  in  mancanza,  in quella del
Tribunale posto nella sede in cui si e' svolto il giudizio.