Art. 46.
          (Convocazione della Corte di assise di appello).

  Quando  e'  proposto  appello  contro  una  sentenza della Corte di
assise,  il  cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli
atti  indicati  nell'art.  208  del  Codice di procedura penale o, se
appellante  e' l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito
gli atti comunicatigli a norma dell'art. 517 Codice procedura penale,
li  presenta al primo presidente della Corte di appello, che, sentito
il  pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di
assise  di  appello  competente, anche per un solo giudizio quando vi
sono imputati detenuti.