Art. 47.
               (Annullamento di sentenze con rinvio).

  Il  n. 2 dell'art. 543 del Codice di procedura penale e' sostituito
dal seguente:
  "2°  se e' annullata la sentenza di una Corte d'assise di appello o
di  una  Corte di appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad
un'altra  Corte  di  assise  di  appello,  ad una altra sezione della
stessa  Corte  di  appello o ad un'altra Corte di appello fra le piu'
vicine".