Art. 48. (Traduzione dell'imputato). Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate). L'art. 26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, e' cosi' modificato: "Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui e' convocata la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio, dove rimarra' durante il decorso dei termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi. "Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del Tribunale o dello Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio".