Art. 48.
                     (Traduzione dell'imputato).

  Trasmissione di atti, documenti e cose sequestrate).
  L'art.  26 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura
penale  approvate  con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, e' cosi'
modificato:
  "Se  l'imputato  si  trova detenuto o internato in luogo diverso da
quello in cui e' convocata la Corte di assise o la Corte di assise di
appello, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della
sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero,
quando  si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione
della  Corte  di assise di appello, provvede a che sia tradotto nelle
carceri  del luogo del giudizio, dove rimarra' durante il decorso dei
termini per le impugnazioni e per la presentazione dei motivi.
  "Il  cancelliere  del giudice competente trasmette, a richiesta del
pubblico  ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla
cancelleria  del  Tribunale o dello Corte di appello del luogo in cui
dev'essere tenuto il giudizio".