Art. 10.
                           (Costituzione)

  Nei  territori  montani  in cui necessiti prevenire il degradamento
con  la  disciplina e la coordinazione delle attivita' dei singoli ai
fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni
e  della  stabilita'  del  suolo  e  della immediata difesa contro le
erosioni  e  frane  incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica
montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione
tra   proprietari   interessati,  sentiti  la  Camera  di  commercio,
industria e agricoltura e l'organo regionale competente.
  I  consorzi  di prevenzione godono del contributo di cui all'art. 4
della  presente  legge.  La  misura  e  la durata del contributo sono
fissate dal decreto di costituzione.
  La   costituzione   e'  fatta  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  su  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e per le
foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.