Art. 11.
                     (Prescrizioni dei consorzi)

  Ai  consorzi  di  prevenzione,  sentiti  anche gli Uffici del genio
civile,  le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi
regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi
di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed
alla   conservazione  del  suolo.  Ai  detti  consorzi,  sentiti  gli
Ispettorati  provinciali dell'agricoltura delle province interessate,
spetta  altresi' di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed
attivita'  di  miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla
stabilita' del terreno ed al buon regime degli scoli.
  Contro  le  prescrizioni  dei  consorzi,  gli interessati, entro 60
giorni   dal   ricevimento   della  relativa  comunicazione,  possono
ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede
di concerto con quello dei lavori pubblici.