Art. 24.

  Alle  attivita'  minerarie  svolte dalle societa' di cui all'art. 3
della  presente  legge si applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19,
22,  23,  24,  29,  30,  31, 46, 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443.
  Alla  costruzione  e  all'esercizio delle condotte per trasporto di
idrocarburi  da  parte  delle  societa'  stesse si applicano le leggi
relative a tale materia.