Art. 24. Alle attivita' minerarie svolte dalle societa' di cui all'art. 3 della presente legge si applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle societa' stesse si applicano le leggi relative a tale materia.