Art. 11. I mezzi per l'esercizio dell'attivita' degli Istituti di cui al presente capo sono rappresentati da: a) fondo di dotazione; b) fondo speciale di cui all'art. 12; c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da emettere con le modalita' e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Gli Istituiti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18 della legge medesima. E' vietata agli Istituti di cui al presente capo la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.