Art. 11.

  I  mezzi  per  l'esercizio  dell'attivita' degli Istituti di cui al
presente capo sono rappresentati da:
    a) fondo di dotazione;
    b) fondo speciale di cui all'art. 12;
    c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, da
emettere  con le modalita' e le limitazioni che saranno stabilite dal
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
  Gli  Istituiti  predetti  sono  ammessi  di  diritto a compiere con
l'Istituto  centrale  per  il  credito a medio termine a favore delle
medie  e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio
1952,  n.  949,  le  operazioni  previste  alle  lettere  a), b) e c)
dell'art. 18 della legge medesima.
  E'  vietata  agli  Istituti di cui al presente capo la raccolta del
risparmio sotto qualsiasi altra forma.