Art. 11. Il datore di lavoro ha l'obbligo: a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' per diventare lavoratore qualificato; b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico; c) di osservare le norme del contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi; d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale e' stato assunto; e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite; f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ne' in genere a quelle a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro; g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perche' l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza; h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio; i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potesta' sui risultati dell'addestramento; l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza.