Art. 11.

  Il datore di lavoro ha l'obbligo:
    a)   di   impartire   o   di  far  impartire  nella  sua  impresa
all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perche'
possa conseguire la capacita' per diventare lavoratore qualificato;
    b)  di  collaborare  con  gli  enti  pubblici  e privati preposti
all'organizzazione    dei    corsi    di    istruzione    integrativa
dell'addestramento pratico;
    c)  di osservare le norme del contratti collettivi di lavoro e di
retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;
    d)  di  non  sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue
forze  fisiche  o  che  non  siano  attinenti  alla  lavorazione o al
mestiere per il quale e' stato assunto;
    e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
    f)  di  non  sottoporre  l'apprendista a lavorazioni retribuite a
cottimo, ne' in genere a quelle a incentivo o in serie, se non per il
tempo    strettamente    necessario    all'addestramento   e   previa
comunicazione all'Ispettorato del lavoro;
    g)  di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta
sulla   retribuzione,   i   permessi   occorrenti  per  la  frequenza
obbligatoria  dei  corsi  di insegnamento complementare e di vigilare
perche' l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
    h)  di  accordare  all'apprendista i permessi necessari per esami
relativi al conseguimento di titoli di studio;
    i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi
esercita    legalmente    la    patria    potesta'    sui   risultati
dell'addestramento;
    l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza.