Art. 13. 
 
  La retribuzione di cui  all'art.  11,  lettera  c),  dovra'  essere
graduale anche in rapporto all'anzianita' di servizio. 
  L'erogazione di premi agli apprendisti piu' meritevoli non deve  in
alcun  modo  essere  commisurata  alla   entita'   della   produzione
conseguita dall'apprendista.