Art. 22.

  I  servizi  e  i  periodi di cui all'art. 21, che vengono ammessi a
riscatto  con  deliberazioni  adottate  successivamente  alla data di
pubblicazione  della  presente  legge,  nel  caso  in cui le relative
domande non siano di data anteriore al 1 gennaio 1954, sono valutati,
ai  fini  del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza,
nella loro effettiva durata, in anni, mesi e giorni.