Art. 23.

  Il  contributo  per  i  servizi  che vengono ammessi a riscatto con
deliberazioni  adottate  posteriormente  alla  data  di pubblicazione
della  presente  legge  si determina in base alle norme contenute nei
commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25.
  I  servizi  di  cui  al comma precedente si scindono nelle seguenti
parti:
    a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile;
    b)  nei  distinti  periodi  compresi  nelle  successive durate di
interruzione del servizio utile.
  Ciascuno  dei  predetti  periodi  si  considera  espresso  in mesi,
computando  per  un  mese intero la frazione di mese. In nessun caso,
pero',  le  durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono
considerarsi   superiori   a   quelle  computate  per  le  rispettive
interruzioni  del  servizio  utile ai sensi del primo comma dell'art.
14.
  Ad  ognuno  dei  distinti  periodi  predetti, che si considera come
immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di
servizio  utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile,
ragguagliata   in   ogni   caso   all'intero  anno,  gia'  attribuita
all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.