Art. 23. Il contributo per i servizi che vengono ammessi a riscatto con deliberazioni adottate posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge si determina in base alle norme contenute nei commi seguenti e nei successivi articoli 24 e 25. I servizi di cui al comma precedente si scindono nelle seguenti parti: a) nel periodo anteriore alla data d'inizio del servizio utile; b) nei distinti periodi compresi nelle successive durate di interruzione del servizio utile. Ciascuno dei predetti periodi si considera espresso in mesi, computando per un mese intero la frazione di mese. In nessun caso, pero', le durate in mesi dei periodi di cui alla lettera b) possono considerarsi superiori a quelle computate per le rispettive interruzioni del servizio utile ai sensi del primo comma dell'art. 14. Ad ognuno dei distinti periodi predetti, che si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo periodo di servizio utile, si attribuisce l'identica retribuzione pensionabile, ragguagliata in ogni caso all'intero anno, gia' attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade tale data.