Art. 24.

  In base alle retribuzioni pensionabili attribuite ai periodi di cui
all'art.  23  e  tenendo  presenti  la  durata  e l'epoca dei periodi
stessi,  si  determina,  per  ciascuno  di essi, la relativa quota di
pensione  teorica  riferita alla fine del mese di presentazione della
domanda di riscatto.
  Il  contributo  da  versarsi in una sola volta per la validita' del
riscatto  e' pari al prodotto della somma delle quote di cui al comma
precedente per il coefficiente fisso 12,50.
  Qualora sia richiesto il pagamento rateale, il computo del relativo
contributo  mensile  posticipato  si effettua mediante l'applicazione
della  tabella  6 con le relative norme allegata alla presente legge.
Il  pagamento  puo' essere concesso per un periodo in anni interi non
superiore  al  doppio di quello riscattato e in nessun caso superiore
ad anni quindici.