Art. 25.

  Per  le  domande  di  riscatto presentate nel periodo dal 1 gennaio
1954  alla  data  di  pubblicazione  della presente legge, i relativi
contributi,  calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e
24, sono ridotti del quindici per cento.
  Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al
1  gennaio  1954,  i  relativi contributi si determinano in base alle
norme vigenti alla data di presentazione della domanda, applicando le
norme  stesse  anche  per  la valutazione in anni interi del servizio
ammesso a riscatto.
  I  servizi  e  i  periodi,  per i quali l'ammissione a riscatto sia
stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione
della   presente   legge,  si  considerano,  ad  ogni  effetto,  come
altrettanti  servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni
annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente art. 23.