Art. 26.

  Ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'art.
19,  nei  casi  di  periodi  di  riscatto contemplati alla lettera b)
dell'art.  23, qualora nello stesso anno solare-intermedio tra quello
della  data  di inizio e quello di cessazione dal servizio utile - vi
sia  una  parte ammessa a riscatto ed una parte gia' considerata come
utile  nel  modo  indicato  al comma primo dell'articolo 14, entrambe
espresse   in  mesi  interi,  per  tale  anno  si  attribuisce,  come
retribuzione  pensionabile,  la  somma  delle due rispettive aliquote
della   retribuzione   pensionabile   ragguagliata   all'intero  anno
risultante in applicazione del primo comma dell'art. 16.
  Per l'iscritto avente servizio utile anteriore al 1 gennaio 1954, i
servizi  o  periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia
concesso  il riscatto sono considerati come immediatamente precedenti
tale  servizio  utile.  All'intera,  durata  dei  predetti  servizi o
periodi  si  attribuisce  la retribuzione pensionabile annua costante
risultante  dall'applicazione  delle  norme  di cui agli articoli 17,
comma secondo, e 18.