Art. 27.

  Per  ogni  iscritto,  la  misura  del  trattamento di quiescenza e'
determinata, in applicazione dei seguenti articoli 28, 29, 30, 31, 32
e  33, prendendo per base la relativa pensione teorica, riferita alla
data  della cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato agli
articoli 19 e 20.