Art. 28.

  L'importo   lordo   dell'indennita'   diretta  una  volta  tanto  o
dell'indennita'  indiretta  una volta tanto, di cui, rispettivamente,
al  comma primo dell'art. 6 e alla lettera a) dell'art. 8, e' pari al
prodotto  che  si ottiene moltiplicando la pensione teorica di cui al
precedente art. 27 per il coefficiente fisso 7,85.