Art. 29.

  L'importo   annuo   lordo   della   pensione  diretta,  comprensivo
dell'elevazione  di  cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilita' di
cui  alla  legge  26  novembre  1953,  n. 877, e' pari alla, pensione
teorica di cui all'art. 27.
  L'importo annuo lordo della pensione diretta, di privilegio e' pari
a  quello  determinato in applicazione del comma precedente aumentato
di un decimo.