Art. 29. L'importo annuo lordo della pensione diretta, comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 e della tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877, e' pari alla, pensione teorica di cui all'art. 27. L'importo annuo lordo della pensione diretta, di privilegio e' pari a quello determinato in applicazione del comma precedente aumentato di un decimo.