Art. 30.

  L'importo annuo lordo della, pensione diretta - e cosi' pure quello
della  pensione  diretta di privilegio - in nessun caso puo' superare
la   retribuzione   annua   pensionabile  riferita  alla  data  della
cessazione del servizio.
  L'importo  annuo  lordo  della  pensione  diretta  di privilegio in
nessun  caso  puo'  essere  inferiore ai due terzi della retribuzione
annua pensionabile di cui al collina precedente.