Art. 31.

  Nel  caso  di  iscritto che alla data della cessazione dal servizio
presta  servizi  simultanei,  ai  fini  dell'applicazione delle norme
contenute  nel  primo  comma  dell'art.  30,  la  retribuzione  annua
pensionabile  riferita alla data della cessazione stessa si determina
secondo le norme indicate ai commi seguenti.
  Per  ciascun  servizio  simultaneo,  con  riferimento  alla data di
cessazione, si determinano:
    la  durata  espressa  in mesi, computando la frazione per un mese
intero;
    la rispettiva retribuzione annua contributiva.
  Si  considerano  per  intero  le  retribuzioni  annue  contributive
relative  ai  servizi  resi  per almeno 120 mesi e, per un'aliquota -
pari  alla  frazione  avente  per  numeratore  il  numero dei mesi di
servizio e per denominatore 120 - quelle relative ai servizi resi per
un numero di mesi inferiore a 120.
  Nei  caso  contemplato dal comma primo, si attribuisce all'iscritto
come  ultima retribuzione annua pensionabile quella che risulta dalla
somma,   delle  retribuzioni  annue  contributive  di  cui  al  comma
precedente diminuita di lire 60.000.