Art. 32.

  L'importo  annuo lordo della pensione indiretta di cui alla lettera
b)  dell'art. 8, quello della pensione indiretta di privilegio di cui
alla   lettera   c)   dell'articolo   stesso,  nonche'  quello  della
riversibilita'  della  pensione  diretta  o della pensione diretta di
privilegio  si  determinano,  in base al corrispondente importo della
pensione  diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni.
  La  ritenuta  del  due  per  cento  sulla  pensione  diretta di cui
all'art.   30   del   citato   ordinamento  approvato  con  il  regio
decreto-legge  3  marzo  1938,  n.  680,  all'art.  24  della legge 6
febbraio  1941,  n.  176 e all'art. 29 della legge 25 luglio 1941, n.
934,  e'  soppressa  per  i casi di cessazione dal servizio a partire
dalla data da cui ha effetto la presente legge.
  Per  i  casi  di  cessazione  dal servizio verificatisi nel periodo
intercorrente  tra  la  data  da  cui  ha effetto la presente legge e
quella  di  pubblicazione della medesima, il trattamento annuo lordo,
nella  forma  dell'indennita'  una  volta  tanto o della pensione, in
nessun  caso  puo'  essere  inferiore  a  quello che sarebbe spettato
all'iscritto  qualora  non fossero state applicate le norme contenute
nella presente legge.