Art. 33. A partire dal 1 gennaio 1954, sui versamenti volontari di cui all'art. 26 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, all'art. 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e all'art. 25 della legge 25 luglio 1941, n. 934, si computano gli interessi composti del 4,75 per cento annuo - i cui valori unitari sono riportati nella tabella D allegata alla presente legge - per il periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi sono stati effettuati e la fine del mese della cessazione dal servizio. Nel caso in cui il titolare al quale venga conferita la pensione chieda che il capitale costituito con i depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, l'importo dell'assegno stesso si determina in base ai valori delle annualita' vitalizie riportati nella tabella B unita alla presente legge.