Art. 33.

  A  partire  dal  1  gennaio  1954,  sui versamenti volontari di cui
all'art.  26  dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3
marzo 1938, n. 680, all'art. 17 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 e
all'art.  25  della  legge  25  luglio 1941, n. 934, si computano gli
interessi  composti  del  4,75 per cento annuo - i cui valori unitari
sono  riportati nella tabella D allegata alla presente legge - per il
periodo intercorrente tra la fine del mese in cui i versamenti stessi
sono  stati  effettuati  e  la  fine  del  mese  della cessazione dal
servizio.
  Nel  caso  in  cui il titolare al quale venga conferita la pensione
chieda  che  il capitale costituito con i depositi volontari, o parte
di   esso,   sia  trasformato  in  assegno  vitalizio  supplementare,
l'importo  dell'assegno  stesso  si determina in base ai valori delle
annualita'  vitalizie  riportati  nella tabella B unita alla presente
legge.