Art. 4.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono,
dirigono o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, devono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono
esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di
prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di
estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile
l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le
norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro
disposizione.