Art. 4. 
 
  I datori di lavoro, i dirigenti  ed  i  preposti  che  eserciscono,
dirigono o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, devono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: 
    a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; 
    b) rendere edotti i lavoratori  dei  rischi  specifici  cui  sono
esposti  e  portare  a  loro  conoscenza  le  norme   essenziali   di
prevenzione  mediante  affissione,  negli  ambienti  di  lavoro,   di
estratti delle presenti norme o, nei casi in cui  non  sia  possibile
l'affissione, con altri mezzi; 
    c) disporre ed esigere che  i  singoli  lavoratori  osservino  le
norme di sicurezza ed usino  i  mezzi  di  protezione  messi  a  loro
disposizione.