Art. 5. 
 
  I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a  rendere
edotti  i  lavoratori  autonomi  dei   rischi   specifici   esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui siano  chiamati  a  prestare  la  loro
opera. 
  L'obbligo di cui al precedente  comma  non  si  estende  ai  rischi
propri dell'attivita' professionale o del mestiere che il  lavoratore
autonomo e' incaricato di prestare. 
  Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine
o attrezzi di sua proprieta' per l'esecuzione dei lavori  di  cui  al
precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti  dei
dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.