Art. 16.
                   Ponteggi ed opere provvisionali

  Nei  lavori  che  sono  eseguiti  ad  un'altezza superiore ai m. 2,
devono  essere  adottate,  seguendo  lo  sviluppo  dei lavori stessi,
adeguate  impalcature  o  ponteggi  o  idonee  opere  provvisionali o
comunque  precauzioni  atte  ad  eliminare  i  pericoli  di caduta di
persone e di cose.