Art. 18.
               Deposito di materiali sulle impalcature

  Sopra  i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato
qualsiasi  deposito,  eccettuato  quello  temporaneo dei materiali ed
attrezzi necessari ai lavori.
  Il  peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore
a  quello che e' consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo
spazio  occupato  dai  materiali  deve  consentire  i  movimenti e le
manovre necessarie per l'andamento del lavoro.