Art. 19.
                   Collegamenti delle impalcature

  L'accoppiamento  degli  elementi  che  costituiscono i montanti dei
ponteggi  deve  essere  eseguito  mediante fasciatura con piattina di
acciaio  dolce  fissata  con  chiodi  oppure a mezzo di traversini di
legno  (ganasce);  sono  consentite  legature fatte con funi di fibra
tessile.