Art. 20.
                      Disposizione dei montanti

  I  montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui
punti  di  sovrapposizione  devono  risultare  sfalsati  di almeno un
metro;  devono  altresi'  essere  verticali  o  leggermente inclinati
verso, la costruzione.
  Per  impalcature  fino  ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti
singoli  in  un  sol  pezzo;  per  impalcature  di altezza superiore,
soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi
singoli.
  Il  piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base
di  appoggio  o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento
in senso verticale ed orizzontale.
  L'altezza, dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo
impalcato o il piano di gronda.
  La  distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore
a  m.  3,60; puo' essere consentita una maggiore distanza quando cio'
sia  richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purche',
in  tal  caso,  la  sicurezza  del  ponteggio  risulti da un progetto
redatto  da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilita'.
  Il  ponteggio  deve  essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo.