Art. 21.
                              Correnti

  I  correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive
non superiori a m. 2.
  Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed
essere  solidamente  assicurati  ai montanti stessi con fasciatura di
piattina   di   acciaio   dolce  (reggetta)  o  chiodi  forgiati.  Il
collegamento  puo'  essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con
almeno   doppio   giro  di  catena  metallica  (agganciaponti);  sono
consentite legature con funi di fibra tessile.
  Le  estremita'  dei  correnti  consecutivi  di uno stesso impalcato
devono  essere  sovrapposte  e  le sovrapposizioni devono avvenire in
corrispondenza dei montanti.