Art. 24.
                              Parapetti

  Gli  impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che
siano  posti  ad  un'altezza  maggiore  di  2  metri,  devono  essere
provvisti  su  tutti  i  lati  verso  il  vuoto  di robusto parapetto
costituito  da  uno  o piu' correnti paralleli all'intavolato, il cui
margine  superiore  sia  posto  a  non  meno  di  m.  1  dal piano di
calpestio,  e  di  tavola  fermapiede alta non meno di 20 centimetri,
messa di costa e aderente al tavolato.
  Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso
verticale, maggiore di 60 centimetri.
  Sia  i  correnti  che  la tavola fermapiede devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti.